DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ E OBBLIGHI D’INFORMAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Gli interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020 devono essere accompagnati da adeguate azioni di informazione e comunicazione per i seguenti obiettivi:

  • testimoniare a tutti i cittadini l’impegno congiunto dell’UE e dei singoli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi in tema di sviluppo rurale;
  • evidenziare quali sono i risultati raggiunti con l’utilizzo di queste risorse;
  • favorire la conoscenza delle opportunità di finanziamento del PSR Emilia Romagna 2014-2020 tra tutti i cittadini, anche potenziali beneficiari;
  • rendere trasparenti i meccanismi dei finanziamenti ottenuti.

L’eventuale accertamento di inadempienze può determinare l’applicazione delle riduzioni dell’aiuto previste dalla normativa UE, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta nr. 1630 del 7 ottobre 2016, ha definito in maniera dettagliata le disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d’informazione.

L’obbligo di realizzare la comunicazione è a cura del beneficiario, come indicato nel par. 2 della Delibera regionale.

Cosa bisogna pubblicare?

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono pubblicare:

  1. A) una breve descrizione dell’intervento in corso di realizzazione indicando il tipo di operazione, le finalità, i risultati attesi e l’importo del sostegno ricevuto;
  2. B) i loghi delle Istituzioni locali, nazionali ed europee, il logo del PSR 2014-2020, il logo del programma Leader ed un link al sito della Commissione europea dedicato al FEASR.

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Quali tempistiche sono previste per la pubblicazione?

Il beneficiario è obbligato a pubblicare entro 60 giorni dalla concessione del contributo. Le informazioni devono rimanere online in base alla tipologia del sostegno:

  • in caso di sostegno per le misure a superficie/animali, fino al permanere del periodo di impegno;
  • in caso di sostegno per le misure che prevedono interventi di tipo immateriale, fino al pagamento finale al beneficiario;
  • in caso di sostegno per le misure che prevedono investimenti di tipo materiale (dotazioni/strutture/infrastrutture), entro i termini disposti dall’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 cioè cinque anni dal pagamento finale al beneficiario.

 Alcune specifiche

  • Se il beneficiario ha ricevuto la concessione per un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 € per l’investimento sia per oggetti fisici sia per infrastrutture o operazioni di costruzione, è obbligato ad esporre una targa informativa “standard” entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

E’ necessario visionare con attenzione i contenuti e i dettagli tecnici della cartellonistica, riportati al par. 3 della Delibera “Caratteristiche delle targhe e dei cartelloni”.  

  • Se la concessione riguarda anche la realizzazione di pubblicazioni e materiale informativo in versione cartacea o multimediale (ad es. opuscoli, locandine e manifesti..) oppure la cartellonistica con finalità segnaletiche (per sentieristica o itinerari), devono essere ben visibili i loghi delle Istituzioni locale, nazionale, europea come nel banner usato per il sitoweb. I suddetti materiali, anche se in formati multimediali, devono menzionare l’organismo che ha realizzato l’intervento ed è responsabile dell’informazione e l’Autorità di Gestione : Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca con il logo regionale.

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